Art. 2.
(Entrata in vigore e norme transitorie).

      1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, come sostituiti dall'articolo 1 della presente legge, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

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      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le procedure espropriative nelle quali il decreto di stima sia comunicato al proprietario in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.